Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini
Data di ultimo aggiornamento: 25/05/2023
Descrizione del procedimento |
Procedimento finalizzato ad esercitare il diritto di prendere visione e/o estrarre copia di documenti amministrativi e atti formati o detenuti stabilmente dall'Amministrazione. (L. 241/1990; D.P.R. 184/2006; Deliberazione del C.C. n. 42 del 28-11-2018 - Regolamento per il diritto di accesso a documenti e agli atti amministrativi) |
Unità organizzative responsabili del procedimento |
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'ambito organizzativo competente ad adottare/predisporre l'atto conclusivo del procedimento di accesso o a svolgere l'istruttoria, ovvero a detenerlo stabilmente. Qualora la domanda di accesso dovesse riguardare più ambiti organizzativi, i responsabili del procedimento rispondono al richiedente per la parte di competenza. |
Ufficio del procedimento |
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'ambito organizzativo competente ad adottare/predisporre l'atto conclusivo del procedimento di accesso o a svolgere l'istruttoria, ovvero a detenerlo stabilmente.
📞 Elenco dei numeri di telefono degli uffici ✉️ e-mail: Elenco degli indirizzi di posta elettronica degli uffici |
Atti, documenti e modulistica da allegare all'istanza di parte |
Può essere presentata personalmente o inviata per posta ordinaria e per via telematica (fax, mail, PEC) allegando copia del documento di identità in corso di validità. Nel caso di istanza firmata digitalmente non è richiesta la copia del documento di identità. L’istanza deve essere indirizzata all'Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti e deve riportare la data e la firma e deve essere corredata, eventualmente, dai seguenti allegati:
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Modalità reperimento informazioni relative al procedimento in corso |
📞 Elenco dei numeri di telefono degli uffici ✉️ e-mail: Elenco degli indirizzi di posta elettronica degli uffici |
Termine fissato per la conclusione del procedimento |
30 giorni consecutivi. In presenza di controinteressati, il termine di 30 giorni, per la conclusione del procedimento, è sospeso a decorrere dalla comunicazione ai controinteressati e fino all'eventuale opposizione degli stessi, per la durata massima di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dei contro interessati. Qualora la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Responsabile del procedimento è tenuto a dare comunicazione al richiedente, non oltre 10 giorni dalla ricezione da parte dell’Ufficio competente. Il termine iniziale del procedimento si interrompe e ricomincia a decorrere per intero dal ricevimento della domanda perfezionata. |
Provvedimento finale |
In caso di accoglimento:
Con provvedimento dirigenziale:
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Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale | In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, di differimento, o limitazione dello stesso, è possibile chiedere il riesame al Difensore Civico territorialmente competente, oppure presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni. Tale richiesta è gratuita e non necessita dell’assistenza di un legale. In caso di richiesta di riesame al Difensore civico, il termine di 30 giorni per proporre ricorso al T.A.R. si interrompe e ricomincia a decorrere dal ricevimento dell’esito dell’istanza al Difensore Civico. |
Link ipertestuale al servizio on-line (se disponibile) | Richiesta di accesso ad atti o documenti |
Modalità per l'effettuazione di pagamenti (se previsti) |
Il versamento può essere fatto mediante accredito bancario o postale o mediante PagoPA. |
Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia |
Non sono previsti poiché l'ipotesi del silenzio - diniego si concretizza trascorsi 30 giorni. |