Amministrazione Trasparente

Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini

Data di pubblicazione: 04/11/2021

Data di ultimo aggiornamento: 25/05/2023

Descrizione del procedimento

Procedimento finalizzato ad esercitare il diritto di prendere visione e/o estrarre copia di documenti amministrativi e atti formati o detenuti stabilmente dall'Amministrazione.

(L. 241/1990; D.P.R. 184/2006; Deliberazione del C.C. n. 42 del 28-11-2018 - Regolamento per il diritto di accesso a documenti e agli atti amministrativi)

Unità organizzative responsabili del procedimento

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'ambito organizzativo competente ad adottare/predisporre l'atto conclusivo del procedimento di accesso o a svolgere l'istruttoria, ovvero a detenerlo stabilmente.

Qualora la domanda di accesso dovesse riguardare più ambiti organizzativi, i responsabili del procedimento rispondono al richiedente per la parte di competenza.

Ufficio del procedimento

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'ambito organizzativo competente ad adottare/predisporre l'atto conclusivo del procedimento di accesso o a svolgere l'istruttoria, ovvero a detenerlo stabilmente.

 

📞 Elenco dei numeri di telefono degli uffici

✉️ e-mail: Elenco degli indirizzi di posta elettronica degli uffici

Atti, documenti e modulistica da allegare all'istanza di parte

Può essere presentata personalmente o inviata per posta ordinaria e per via telematica (fax, mail, PEC) allegando copia del documento di identità in corso di validità. Nel caso di istanza firmata digitalmente non è richiesta la copia del documento di identità.

L’istanza deve essere indirizzata all'Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti e deve riportare la data e la firma e deve essere corredata, eventualmente, dai seguenti allegati:

  1. Delega scritta e fotocopia del documento del delegante e del delegato/altro atto o documento legittimante il soggetto richiedente;
  2. Autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, concernente fatti, stati e qualità personali che legittimano la domanda di accesso;
Modalità reperimento informazioni relative al procedimento in corso

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Termine fissato per la conclusione del procedimento

30 giorni consecutivi.

In presenza di controinteressati, il termine di 30 giorni, per la conclusione del procedimento, è sospeso a decorrere dalla comunicazione ai controinteressati e fino all'eventuale opposizione degli stessi, per la durata massima di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dei contro interessati.

Qualora la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Responsabile del procedimento è tenuto a dare comunicazione al richiedente, non oltre 10 giorni dalla ricezione da parte dell’Ufficio competente. Il termine iniziale del procedimento si interrompe e ricomincia a decorrere per intero dal ricevimento della domanda perfezionata.

Provvedimento finale

In caso di accoglimento:

  • Accoglimento mediante visione e/o rilascio di copia della documentazione richiesta (atto di accoglimento).

 

Con provvedimento dirigenziale:

  • Differimento (nel caso di atti soggetti ad ulteriori procedimenti che ne determinano la temporanea non esigibilità);
  • Limitazione (da effettuarsi previo occultamento dei soli dati la cui conoscenza costituisca effettivo pregiudizio agli interessi oggetto di esclusione dal diritto di accesso);
  • Diniego (nel caso di atti esclusi dal diritto di accesso o oggetto di divieto di divulgazione previsti dall’ordinamento. Non sono ammesse richieste generiche di “intere categorie di documenti”, che comportino lo svolgimento di attività di indagine o di elaborazione da parte degli Uffici).


Il procedimento può concludersi con il silenzio-diniego trascorsi inutilmente 30 giorni.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, di differimento, o limitazione dello stesso, è possibile chiedere il riesame al Difensore Civico territorialmente competente, oppure presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni. Tale richiesta è gratuita e non necessita dell’assistenza di un legale. In caso di richiesta di riesame al Difensore civico, il termine di 30 giorni per proporre ricorso al T.A.R. si interrompe e ricomincia a decorrere dal ricevimento dell’esito dell’istanza al Difensore Civico.
Link ipertestuale al servizio on-line (se disponibile) Richiesta di accesso ad atti o documenti
Modalità per l'effettuazione di pagamenti (se previsti)
  • La semplice visione è gratuita.
  • L’estrazione di copie è soggetta al pagamento del costo di riproduzione, cartacea o su supporto informatico, o di trasmissione via fax, e dei diritti fissi, sulla base delle tariffe indicate nella tabella dei diritti di segreteria.
  • Il rilascio di copie conformi all’originale è subordinato ad una specifica richiesta in bollo, fatti salvi i casi di esenzione, al pagamento del costo di riproduzione e dei diritti fissi oltre alla imposta (bollo acquistabile presso le rivendite autorizzate) correlata al numero delle copie/facciate rilasciate.

Il versamento può essere fatto mediante accredito bancario o postale o mediante PagoPA.

Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia

Non sono previsti poiché l'ipotesi del silenzio - diniego si concretizza trascorsi 30 giorni.